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Factoring


Il factoring è quel contratto che viene concluso fra l'impresa e il cosiddetto factor, in virtù del quale la prima cede al secondo dei crediti nati dalla vendita dei beni o servizi prodotti dall'impresa in favore dei propri clienti. Inoltre, perché il contratto possa essere qualificato in tal senso occorre che la società di factoring si impegni a svolgere in favore dell'impresa cedente alcuni servizi, i quali possono essere, per esempio, il finanziamento dell'impresa mediante il pagamento anticipato dei crediti ecc.
Non si tratta di un contratto tipico, bensì di un contratto atipico, che trova la sua ragione d'essere nell'autonomia contrattuale espressamente sancita dalla legge, i cui connotati possono essere variabili.
In ogni caso lo schema contrattuale prevede da un lato la cessione del credito da parte dell'impresa, dall'altro la prestazione di alcuni servizi da parte dell'impresa di factoring, dietro un corrispettivo.
Lo schema tipico è costituito da un accordo generale, al cui interno si innestano le singole cessioni dei crediti dell'impresa.

 
Un punto fermo è costituito dal fatto che il factoring non possa identificarsi con la sopradescritta cessione ordinaria del credito, la quale rappresenta semmai, una parte del più complesso schema operativo del factoring, dovendosi necessariamente prevedere l'espletamento di un servizio (solitamente quello di finanziamento) del factor.
Tale contratto, infatti, può essere utilizzato dall'impresa, non solo in chiave di recupero del credito (o di assicurazione dello stesso), ma quale strumento per ottenere il finanziamento della propria attività a condizioni che possono rivelarsi vantaggiose anche se il costo dell'operazione (a volte difficile da stimare all'inizio del rapporto) deve essere attentamente valutato per evitare cattive sorprese.
L'impresa, come vedremo più oltre, può infatti ottenere dal factor il pagamento dei crediti ceduti non solo alla scadenza degli stessi, ma anche anticipatamente a tale scadenza; in tal modo la stessa può ottenere un finanziamento dal factor, mediante la cessione, non solo di crediti già maturati, ma anche (e questo è l'aspetto più interessante) per crediti futuri, derivanti da contratti che dovranno ancora essere stipulati con un determinato debitore.
La figura del factor può essere assunta solo da una società di capitali o da un ente pubblico avente personalità giuridica, con una capitale sociale o fondo di dotazione pari ad almeno dieci volte il capitale previsto per le società per azioni. Il factor deve, inoltre, avere inserita nel proprio oggetto sociale espressamente l'attività di acquisto dei crediti d'impresa ed essere inserito nell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessionari presso la Banca d'Italia.

La proceduraElemento caratterizzante tale cessione di crediti d'impresa è inoltre l'esistenza di una duplice corrispettivo: da un lato quello pagato dal factor per l'acquisto dei crediti ceduti, con riferimento al valore nominale degli stessi; dall'altro quello denominato commissione di factor, riconosciuta a quest'ultimo per la prestazione dei servizi e pari, solitamente, a una somma variabile del valore nominale dei crediti.
Solitamente, le parti provvedono all'apertura di un conto corrente presso il factor, sul quale vengono registrate le operazioni caratterizzanti il contratto di factoring.
La caratteristica peculiare di tale tipo di contratto è la possibilità, per l'impresa, di provvedere alla cessione non solo dei crediti già esistenti (come nel caso della cessione ordinaria) ma anche dei crediti futuri.
In particolare, con la stipula del contratto di factoring, la cessione dei crediti si realizza nel momento in cui agli abituali debitori dell'impresa cedente viene comunicata l'esistenza del suddetto contratto. Le singole cessioni dei singoli crediti (venuti in essere anche successivamente) risulteranno essere gli atti esecutivi della cessione globale, già realizzatasi mediante l'accordo di factoring.
Come si è già anticipato, la normativa consente di effettuare la cessione in massa di crediti, anche prima che vengano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. L'unico limite da osservarsi è che nell'accordo di factoring venga espressamente indicato il nominativo del debitore ceduto e che formino oggetto della cessione soltanto crediti derivanti da contratti stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.