Credito per Privati

Servizi

Cessione del Quinto

La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Il nome Cessione del Quinto di Stipendio deriva dal fatto che l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo. La durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non e’ inferiore ai 24 mesi. Il termine massimo della durata non può eccedere il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che nei dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione. Oggi è possibile l'accesso alla Cessione del Quinto dello Stipendio anche da parte dei Pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90esimo anno di età. La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR(Trattamento di Fine Rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi. Questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla Legge 80/05). La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa si che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito. In buona sostanza sarà il Datore di Lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente. Il Datore di Lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di Cessione del Quinto da parte di un dipendente. La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi: 1) a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il Datore di Lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata. 2) in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla Banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc. Nessun altro obbligo è previsto per il Datore di Lavoro.